LE LEGGI SUL BED AND BREAKFAST

Secondo le Norme Regionali in vigore costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, Bed and Breakfast, le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione o di altre unità immobiliari di cui abbiano la disponibilità (in alcune regioni è specificamente richiesto che l’attività sia svolta nello stesso stabile di residenza dei gestori), fornendo alloggio e prima colazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.
Caratteristiche degli immobili e dei servizi
Gli immobili utilizzati per il B&B devono essere in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni e si individuano dei requisiti minimi (che variano da regione a regione): l'alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere debitamente arredate e con una superficie minima rapportata ai posti letto (solitamente 14 mq per la camera doppia, 8 mq per la singola, più 4/6 mq ad ogni posto letto aggiuntivo, al netto di ogni locale accessorio), per un massimo di 6/20 posti letto. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo di  water, lavabo, doccia o vasca, presa di corrente, specchio e chiamata d'allarme. Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti. Di norma viene chiesta la pulizia quotidiana dei locali, mentre la fornitura ed il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, può avvenire con cadenza diversa (ad esempio, almeno due volte alla settimana) e sempre ad ogni cambio dell'ospite.
La prima colazione è sempre compresa, esclusivamente per chi è alloggiato, ma le Regioni prevedono modalità di somministrazione diverse. In genere è prevista la sola somministrazione di cibi e bevande senza manipolazione (eventualmente solo riscaldati). In alcuni casi, poi, è richiesto che i prodotti provengano dal territorio regionale. Il divieto di manipolazione dei prodotti è limitato esclusivamente al gestore, qualora non abbia le autorizzazioni igienico-sanitarie di legge, ma ciò non toglie che è possibile acquistare e servire prodotti manipolati da chi ha tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie del caso.
Il condominio non è un vincolo all’apertura di un B&B; il proprietario dell'appartamento non ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale, deve però verificare che il proprio regolamento condominiale non contenga comunque divieti di svolgere un'attività di B&B o un'attività ad essa riconducibile (Pensione, Affittacamere).
Aprire un B&B
Per aprire un B&B la prima cosa da fare è quella di consultare la specifica LEGGE REGIONALE in materia.
Per quanto riguarda l’Abruzzo: Legge 28 aprile 2000, n. 78 - " Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast", pubblicata nel BURA n. 16 del 9 giugno 2000
Successivamente bisogna presentare telematicamente  allo sportello SUAP del Comune di pertinenza per la dichiarazione di Inizio attività il mod. SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) l'apertura della struttura ricettiva è immediata. Ad essa vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica. Gli allegati variano da regione a regione e si può passare dalla sola planimetria dell'abitazione al contratto di proprietà o di affitto, per arrivare fino alla copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti.
L'attività saltuaria di B&B e il regime fiscale
Nella maggior parte delle Regioni l'attività non viene considerata d'impresa, quindi non è necessario possedere partita IVA nè iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; dunque il servizio saltuario (per esercizio saltuario si intende, nella maggior parte delle regioni, un'attività che viene sospesa per almeno 90 giorni all'anno, anche non consecutivi) di alloggio e prima colazione offerto, non è assoggettato all'IVA, come chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione 155/2000. Infatti, il presupposto soggettivo d'imponibilità all'IVA, ai sensi dell'art.4 DPR 26 ottobre 1972, n.633, sussiste solo qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientrino in un'attività esercitata per professione abituale. Ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione del tributo sussiste solo se l'attività viene esercitata in modo non sistematico e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità.
In questo contesto occorre tuttavia adempiere a tutti gli ordinari obblighi ai fini IRPEF, consistenti nel dichiarare i proventi, così realizzati, al netto delle spese inerenti documentabili, come "redditi diversi", derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente (lettera i, comma 1, art. 67, Tuir). E' necessario che il gestore del B&B si doti di un "bollettario madre-figlia" per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi (è dovuta eventualmente l'applicazione di una marca da bollo di 1,81 euro per importi superiori a 77,47 Euro). Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B.
L'affittacamere - il B&B professionale
Gli Affittacamere sono definiti dalla Legge come "strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari"  (non è obbligatoria l’offerta della colazione).
L'attività di Affittacamere, a differenza dei B&B, è in genere un'attività imprenditoriale e, quindi, è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese con tutti i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.
Anche l'apertura di un Affittacamere è soggetto a SCIA da inviare per via telematica al SUAP del Comune in cui viene aperta l'attività.

 

 

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