LE LEGGI
SUL BED AND BREAKFAST
Secondo le Norme Regionali in vigore costituiscono attività
ricettive a conduzione familiare, Bed
and Breakfast, le strutture ricettive gestite da privati che,
avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria
abitazione o di altre unità immobiliari di cui abbiano la disponibilità (in
alcune regioni è specificamente richiesto che l’attività sia svolta nello
stesso stabile di residenza dei gestori), fornendo alloggio e prima colazione, con
periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti
limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali
specifici.
Caratteristiche degli immobili e dei
servizi
Gli immobili utilizzati per il B&B devono essere in regola con i requisiti
urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le
abitazioni e si individuano dei requisiti minimi (che variano da regione a
regione): l'alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere debitamente arredate e
con una superficie minima rapportata ai posti letto (solitamente 14 mq per la
camera doppia, 8 mq per la singola, più 4/6 mq ad ogni posto letto aggiuntivo,
al netto di ogni locale accessorio), per un massimo di 6/20 posti letto. A meno
che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione
dei soli ospiti almeno un bagno completo di water, lavabo, doccia o vasca, presa di corrente, specchio e
chiamata d'allarme. Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza
attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad
altri ospiti. Di norma viene chiesta la pulizia quotidiana dei
locali, mentre la fornitura ed il cambio della biancheria,
compresa quella del bagno, può avvenire con cadenza diversa (ad esempio, almeno
due volte alla settimana) e sempre ad ogni cambio dell'ospite.
La prima colazione è sempre compresa, esclusivamente per chi è alloggiato, ma
le Regioni prevedono modalità di somministrazione diverse. In genere è prevista
la sola somministrazione di cibi e bevande senza manipolazione (eventualmente
solo riscaldati). In alcuni casi, poi, è richiesto che i prodotti provengano
dal territorio regionale. Il divieto di manipolazione dei prodotti è limitato
esclusivamente al gestore, qualora non abbia le autorizzazioni
igienico-sanitarie di legge, ma ciò non toglie che è possibile acquistare e
servire prodotti manipolati da chi ha tutte le autorizzazioni
igienico-sanitarie del caso.
Il condominio
non è un vincolo all’apertura di un B&B; il proprietario dell'appartamento non ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione
all’assemblea condominiale, deve però
verificare che il proprio
regolamento condominiale non contenga comunque divieti di svolgere un'attività
di B&B o un'attività ad essa riconducibile (Pensione, Affittacamere).
Aprire un B&B
Per aprire un B&B la prima cosa da fare è quella di consultare la specifica
LEGGE REGIONALE in materia.
Per quanto riguarda l’Abruzzo: Legge
28 aprile 2000, n. 78 - " Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio
e prima colazione - Bed & Breakfast", pubblicata nel BURA n. 16 del 9
giugno 2000
Successivamente bisogna presentare telematicamente allo sportello SUAP del Comune di pertinenza per la dichiarazione
di Inizio attività il mod. SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) l'apertura della
struttura ricettiva è immediata. Ad essa vanno allegati i
documenti necessari per la completa definizione della pratica. Gli allegati
variano da regione a regione e si può passare dalla sola planimetria
dell'abitazione al contratto di proprietà o di affitto, per arrivare fino alla
copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei
clienti.
L'attività saltuaria di B&B e il regime fiscale
Nella maggior parte delle Regioni l'attività non viene considerata d'impresa,
quindi non è necessario possedere partita IVA nè iscriversi al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio; dunque il servizio saltuario (per esercizio saltuario si intende, nella maggior
parte delle regioni, un'attività che viene sospesa per almeno 90 giorni
all'anno, anche non consecutivi) di alloggio e prima colazione offerto, non è assoggettato all'IVA, come chiarito dal
Ministero delle Finanze con la risoluzione 155/2000. Infatti, il presupposto
soggettivo d'imponibilità all'IVA, ai sensi dell'art.4 DPR 26 ottobre 1972,
n.633, sussiste solo qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali,
cioè rientrino in un'attività esercitata per professione abituale. Ne consegue,
in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione del tributo
sussiste solo se l'attività viene esercitata in modo non sistematico e senza
quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità.
In questo contesto occorre tuttavia adempiere a tutti gli ordinari obblighi ai
fini IRPEF, consistenti nel dichiarare i proventi, così realizzati, al netto
delle spese inerenti documentabili, come "redditi diversi", derivanti
da attività commerciale non esercitata abitualmente (lettera i, comma 1, art.
67, Tuir). E' necessario che il
gestore del B&B si doti di un "bollettario madre-figlia" per quietanzare l'incasso dei singoli
corrispettivi (è dovuta eventualmente l'applicazione di una marca da
bollo di 1,81 euro per importi superiori a 77,47 Euro). Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute
rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B.
L'affittacamere - il B&B professionale
Gli Affittacamere sono definiti dalla Legge come "strutture composte da non
più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno
stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari" (non è obbligatoria
l’offerta della colazione).
L'attività di Affittacamere, a differenza dei B&B, è in genere un'attività
imprenditoriale e, quindi, è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese
con tutti i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.
Anche l'apertura di un Affittacamere è soggetto a SCIA da inviare per via
telematica al SUAP del Comune in cui viene aperta l'attività.