COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

 

L'articolo 3 del Dpr 444/1997 prevede che, all'atto di ogni rifornimento, l'addetto della distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante:

1)   la data del rifornimento.

2)    l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva.

3) estremi identificativi dell�esercente l�impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero il cognome e il nome se persona fisica) apposti utilizzando anche appositi timbri;

4) ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante.

L'addetto della distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda.

Tutti gli elementi appena indicati devono obbligatoriamente risultare dalla scheda carburante ai fini della regolarit� della stessa.

 

 

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

 

Gli articoli 4 e 5 del Dpr 444/1997, infine, riguardano la registrazione e conservazione della scheda carburante. Sono previste le seguenti regole:

1) ciascuna scheda carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, cio� entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto;

2) prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio dell'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre, dall'apposito dispositivo contachilometri esistente sul veicolo.

3) dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero progressivo attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e l'ammontare della Iva relativa detraibile .

Quanto all'annotazione dei chilometri, questa � ispirata a motivi di cautela fiscale ed � diretta a facilitare l'accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, al fine di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda.

 

 

ESONERO SCHEDA CARBURANTE


In base alle disposizioni introdotte dal DL 70/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”): gli acquisti presso le sedi stradali di carburante per autotrazione effettuati esclusivamente attraverso carte di credito, carte di debito (cioè “bancomat”) o carte prepagate, consentono ai soggetti IVA, di liberarsi dall’obbligo di compilazione della scheda carburante.
Per potersi considerare esonerati all’adozione della scheda carburante tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite i criteri di pagamento citati; l’adozione di un criterio diverso anche per una sola operazione di rifornimento esclude la possibilità di esonerarne l’utilizzo.
La mancata adozione della scheda carburante, comporta che il soggetto passivo documenti tutti i rifornimenti stradali di carburante di tutti gli autoveicoli posseduti tramite carta di credito/bancomat o carte prepagate.
L’agenzia delle entrate chiarisce che deve poter essere in grado di verificare l’esistenza dell’inerenza dell’acquisto rispetto all’attività svolta, osservando i seguenti adempimenti:


A)   la carta elettronica deve essere intestata al soggetto esercente l’attività


B)   l’estratto conto deve contenere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, tra cui la data del rifornimento, l’esercente l’impianto di distribuzione e l’ammontare del corrispettivo.


Al fine di agevolare eventuali controlli fiscali sarà opportuno porre in essere una ulteriore documentazione da cui risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo.

Ai fini dell’annotazione sui registri acquisti dei singoli rifornimenti, il contribuente dovrà riportare il numero di targa del veicolo (per tale motivo occorrerà comunque un rendiconto periodico per singolo veicolo).
Scegliendo, inoltre, la “nuova” modalità di certificazione viene meno l’obbligo: di annotare i chilometri percorsi, di indicazione dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione e della firma dell’esercente per convalida.

 

Torna Indietro