COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE
L'articolo 3 del Dpr 444/1997 prevede che,
all'atto di ogni rifornimento, l'addetto della distribuzione di carburante
deve indicare sulla scheda carburante:
1) la data del
rifornimento.
2) l'ammontare del
corrispettivo al lordo dell'Iva.
3) estremi
identificativi dell�esercente l�impianto di distribuzione (denominazione o
ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero il
cognome e il nome se persona fisica) apposti utilizzando anche appositi timbri;
4) ubicazione
dell'impianto di distribuzione del carburante.
L'addetto della
distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma
sulla scheda.
Tutti gli elementi
appena indicati devono obbligatoriamente risultare dalla scheda carburante ai fini della regolarit� della stessa.
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE
Gli articoli 4 e 5 del Dpr 444/1997, infine,
riguardano la registrazione e conservazione della scheda carburante. Sono
previste le seguenti regole:
1) ciascuna scheda
carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti
entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, cio� entro i termini ordinari previsti per le
fatture di acquisto;
2) prima della
registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio
dell'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine
del mese o trimestre, dall'apposito dispositivo
contachilometri esistente sul veicolo.
3) dalla registrazione
devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo
cui si riferisce la scheda, il numero progressivo attribuito, l'ammontare
complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e l'ammontare della
Iva relativa detraibile .
Quanto all'annotazione
dei chilometri, questa � ispirata a motivi di cautela fiscale ed � diretta a
facilitare l'accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri
percorsi, al fine di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto
della scheda.
ESONERO SCHEDA CARBURANTE
In base alle disposizioni introdotte dal DL 70/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”): gli acquisti
presso le sedi stradali di carburante per autotrazione effettuati esclusivamente attraverso carte di credito, carte di debito (cioè “bancomat”) o carte prepagate, consentono ai soggetti IVA, di liberarsi
dall’obbligo di compilazione della scheda carburante.
Per potersi considerare esonerati all’adozione della scheda carburante tutti i pagamenti devono essere effettuati
tramite i criteri di pagamento citati; l’adozione di un criterio diverso anche
per una sola operazione di rifornimento esclude la possibilità di
esonerarne l’utilizzo.
La mancata adozione della scheda carburante, comporta che il soggetto passivo
documenti tutti i rifornimenti
stradali di carburante di tutti gli autoveicoli posseduti tramite carta
di credito/bancomat o carte prepagate.
L’agenzia delle entrate chiarisce che deve
poter essere in grado di verificare l’esistenza dell’inerenza dell’acquisto
rispetto all’attività svolta, osservando i seguenti adempimenti:
A) la carta elettronica deve essere intestata al soggetto esercente l’attività
B) l’estratto conto deve contenere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, tra cui la data del rifornimento, l’esercente l’impianto di distribuzione e l’ammontare del corrispettivo.
Al fine di agevolare eventuali controlli fiscali sarà opportuno porre in essere una ulteriore documentazione da cui risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo.
Ai fini dell’annotazione sui
registri acquisti dei singoli rifornimenti, il contribuente dovrà riportare il numero di targa del veicolo
(per tale motivo occorrerà comunque un rendiconto periodico per singolo
veicolo).
Scegliendo, inoltre, la “nuova” modalità di
certificazione viene meno l’obbligo: di annotare i chilometri
percorsi, di indicazione dell’ubicazione
dell’impianto di distribuzione e della firma dell’esercente per convalida.