AUTO AZIENDALI – NUOVA DEDUCIBILITA’ DAL 2013

Per effetto delle modifiche recentemente introdotte dall’art.164 c.1 del Tuir prima dalla cd. “Riforma Fornero” (L. 92/2012) e successivamente dalla cd. “Legge di stabilità 2013” (L. 228/2012) vengono ridotte le percentuali di deduzione dei costi relativi alle auto aziendali utilizzate da imprese e lavoratori autonomi a partire dal periodo d’imposta 2013.

DETRAZIONE IVA: NULLA CAMBIA AI FINI IVA, CHE CONTINUA AD ESSERE ORDINARIAMENTE DETRATTA NELLA MISURA RIDOTTA DEL 40%.

1)    AUTOVETTURE: DEDUCIBILITA’ RIDOTTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DEDUCIBILITA’ DAL 2013 PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

 

A)    IMPRESE E PROFESSIONISTI

Nella generalità dei casi, in relazione alle autovetture è prevista la riduzione:    ® dal 40 al 20 %
della percentuale di deducibilità dei costi:

·      di acquisto, noleggio, leasing

·      di gestione (manutenzioni, riparazioni, carburanti, lubrificanti, custodia, pedaggi, ecc…)

Mezzi di trasporto

Costo max fiscalmente riconosciuto

Costo max fiscalmente deducibile (20%)

Autovetture/Autocaravan

18.075,99

3.615,20

Motocicli

4.131,66

826,33

Ciclomotori

2.065,83

413,17

In pratica:

·      se costo acquisto < costo max fiscalmente riconosciuto: la percentuale di deducibilità del 20% si applica sull’intero costo sostenuto

·      se costo acquisto > costo max fiscalmente riconosciuto: occorre prendere a riferimento per il calcolo della deducibilità il tetto max fiscalmente riconosciuto

Così, se un contribuente acquista un’autovettura:

®   dal costo di € 15.000 potrà beneficiare di una deduzione (ripartita sulle diverse annualità nelle quali si sviluppa il piano di ammortamento del veicolo) pari ad € 3.000

®    dal costo di € 50.000 potrà computare in deduzione un ammontare complessivo di quote di ammortamento sino al raggiungimento di un importo massimo complessivo pari ad € 3.615

Nota: Si rammenta che, ai fini della determinazione del costo di acquisto, vanno necessariamente ricompresi i costi accessori. Tra questi si segnalano:
- i costi per trasferimento della proprietà;
- l’IVA per la quota indetraibile assolta sull’acquisto del veicolo (CM 137/97)

B)     AGENTI E RAPPRESENTANTI

Mezzi di trasporto
DEGLI AGENTI

Costo max fiscalmente riconosciuto

Costo max fiscalmente deducibile (80%)

Autovetture/Autocaravan

25.822,84

20.658,27

Motocicli

4.131,66

3.305,39

Ciclomotori

2.065,83

1.652,66

Nessuna modifica alla percentuale di deducibilità per i costi di autovetture prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio; questi continueranno a dedurli nella misura dell’80%.
Resta fermo, sotto il profilo fiscale, anche il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR).
Pertanto, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l’IVA indetraibile, che eccede i seguenti importi:

 

 

 

2)    LEASING - DEDUCIBILITA’ DEI CANONI

Analogamente al caso di acquisto, anche per i contratti di locazione finanziaria in relazione al canone:

Ø  occorre applicare il nuovo limite generale di deducibilità pari al 20%

Ø  si continua a non considerare la parte di costo che eccede il tetto massimo di deducibilità:

 

Mezzi di trasporto

Costo max fiscalmente riconosciuto

Costo max fiscalmente deducibile (20%)

Autovetture/Autocaravan

18.075,99

3.615,20

Motocicli

4.131,66

826,33

Ciclomotori

2.065,83

413,17

 

 

 

 

Per determinare la parte di costo deducibile, occorre moltiplicare il canone di leasing per il rapporto tra:

§  costo fiscalmente rilevante

§  costo del veicolo sostenuto dal conducente.

il risultato va, poi, moltiplicato per il nuovo limite generale di deducibilità (20%).

Ragguaglio ad anno: il valore dei canoni di leasing va ragguagliato al periodo di utilizzazione del veicolo nell’esercizio (CM 48/98)

Se il contratto di leasing prevede un MAXICANONE iniziale, lo stesso andrà sommato al costo del leasing, in modo che il relativo importo sia spalmato sull’intera durata contrattuale.

SOPPRESSA LA DURATA MINIMA
A decorrere dallo scorso 29/04/2012, il cd. “Decreto semplificazioni fiscali” (DL 16/2012) ha modificato la disciplina della deducibilità dei canoni dei contratti di leasing, sia nell’ambito del reddito d’impresa che in relazione al lavoro autonomo. In particolare, è soppresso il requisito di “durata minima fiscale” per poter fruire della deducibilità.

Nota: per autovetture, motoveicoli e simili, aventi coefficiente di ammortamento pari al 25%, la durata (ante modifica) del contratto di leasing doveva essere almeno di 4 anni (48 mesi).

Pertanto i canoni relativi ai contratti di leasing stipulati dal 29/04/2012 possono essere dedotti:

®    senza alcun vincolo di durata minima del contratto

®    per periodo di tempo che non può essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali

Dunque, sarà ora possibile stipulare un contratto di leasing per un’autovettura della durata di 2 anni, continuando a dedurre i canoni in 48 mesi.

3)    NOLEGGIO - DEDUCIBILITA’ DEI COSTI

La limitazione alla deducibilità dei costi relativi alle autovetture operano, analogamente al contratto di leasing, anche per il contratto di noleggio; in particolare

®    occorre applicare il nuovo limite generale di deducibilità pari al 20%

®   si continua a non considerare la parte di costo che eccede il seguente limite fiscale:

Mezzi di trasporto

Costo max fiscalmente riconosciuto

Costo max fiscalmente deducibile (20%)

Autovetture/Autocaravan

3.615,20

723,04

Motocicli

774,69

154,94

Ciclomotori

413,17

82,74

 

 



Per i noleggi di durata infrannuale, il costo massimo fiscalmente riconosciuto va ragguagliato su base annua (CM 58/2001).

NOLEGGIO FULL SERVICE: i limiti di deducibilità (CM 48/98):

·       riguardano solo il costo inerente il noleggio

·       mentre le rimanenti spese sono deducibili secondo i criteri ordinari (ossia nel limite del 20%), senza limite di spesa.

a condizione che gli importi del canone di noleggio e delle spese siano separatamente esposti in fattura.

 

4)    DEDUCIBILITA’ DELLE AUTO CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI

Come noto, l’auto aziendale può essere concesso in uso anche ad un dipendente dell’impresa; in tal caso, è possibile che l’utilizzo sia:

 

 

 

A)    ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE

In tal caso, in capo all’impresa operano i limiti di deducibilità “generali” previsti dall’art. 164 Tuir:

·       veicolo strumentale all’attività: costi integralmente deducibili

·      altri casi: deducibilità al 20% dei costi sostenuti

B)    ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DA PARTE DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE

Si tratta di un’ipotesi scarsamente diffusa, in quanto, in tal caso, il compenso in natura è soggetto:

-        a tassazione in capo al beneficiario (dipendente)

-        a limitazioni in termini di deducibilità dei costi in capo all’impresa

Costituendo, infatti, reddito per il dipendente, l’auto aziendale utilizzata per fini personali rappresenta per l’impresa un onere per prestazioni di lavoro dipendente (art. 95 Tuir); pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese sostenute dall’impresa.

C)    PROMISCUO DA PARTE DEL DIPENDENTE E DELL’IMPRESA

Per quanto riguarda, invece, le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la nuova lett. b-bis) dell’art. 164 Tuir dispone che i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggio parte del periodo d’imposta”.

Al riguardo la CM 48/98 stabilisce che:

·       si considera dato in uso promiscuo del dipendente, il veicolo dallo stesso utilizzato per il 50%+1 dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro

·       non è necessario che:

-          l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;

-          il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

Elemento caratterizzante tale fattispecie è l’assenza di un tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo (previsto, al contrario, per i casi di utilizzo aziendale); pertanto, nel caso in cui sia data in uso promiscuo al dipendente un’autovettura dal costo di € 50.000, la stessa è deducibile anche per la parte di costo che eccede € 18.075,99 (nella misura del 70%).

 

 

AUTOVETTURE: NUOVE E VECCHIE DEDUCIBILITA’ A CONFRONTO

SOGGETTI

UTILIZZO VEICOLI

DEDUCIBILITA’ IN VIGORE FINO AL 31/12/2012

DEDUCIBILITA’ IN VIGORE DAL 01/01/2013

IMPRESE

Esclusivamente strumentali all’attività dell’impresa

100%

100%

Adibiti ad uso pubblico

100%

100%

Uso promiscuo dipendenti

90%

70%

Altri utilizzi

40%

20%

PROFESSIONISTI

Uso promiscuo dipendenti

90%

70%

Altri utilizzi

40% (*)

20% (*)

AGENTI E RAPPRESENTANTI

--

80%

80%

(*) la deducibilità è limitata ad un veicolo per ciascun professionista